Circolari

Accordo interconfederale 31.5.2013 sulla rappresentanza sindacale.

Circolare n° 50/2013 » 03.06.2013

In data 31 maggio u.s., Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (cfr. in allegato) che attuazione all’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 in materia di rappresentanza e di rappresentatività.

In un primo commento reso noto nel medesimo giorno, Confindustria esprime le considerazioni che seguono.

***

Si tratta di un’importante intesa sui principi, cui dovrà ispirarsi la successiva regolamentazione attuativa di dettaglio.

Il Protocollo presenta due sezioni distinte, ma tra loro collegate, che individuano, da un lato, i principi relativi alla misurazione della rappresentatività e, dall’altro, i principi relativi alla contrattazione collettiva.

Quanto ai principi in tema di misurazione della rappresentatività, individuati dal Protocollo, i principali sono:

- la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è misurata sia con riferimento al dato associativo (numero di deleghe) che al dato elettorale (voti ottenuti nelle elezioni delle RSU) (cfr. parte prima, punto 1);

- la ponderazione dei due dati avviene effettuando la media semplice "con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati" (cfr. parte prima, punto 5); laddove siano presenti RSA ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sarà rilevato il solo dato degli iscritti ad ogni organizzazione sindacale.

- disciplina delle RSU (cfr. parte prima, punto 6):

- superamento del cd. terzo riservato e passaggio ad un sistema interamente elettorale con voto proporzionale;

- conferma dell’impegno del Protocollo del 1993 alla non costituzione di RSA;

- rinnovo delle RSU scadute entro sei mesi;

- decadenza del componente della RSU in caso di cd. "cambio casacca" con conseguente sostituzione con il primo dei non eletti;

- ove vi siano RSA, il passaggio alle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie l'odierna intesa.

Per quanto riguarda, invece, la contrattazione collettiva, si sono definiti principi ispirati al modello delineato, ma mai attuato, dall’art. 39 della Costituzione.

In questa logica, i principi in tema di titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva mirano a favorire l’individuazione di soluzioni unitarie, volte a realizzare una semplificazione delle procedure di rinnovo dei contratti di categoria.

L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione di rinnovi dei ccnl che, oltre ad essere applicabili alla generalità dei lavoratori, siano esigibili sia nei confronti dei sindacati di categoria che sottoscrivono il contratto (e che esprimano il 50% +1 della rappresentanza) sia nei confronti di quelli non firmatari il rinnovo ma appartenenti a organizzazioni che hanno sottoscritto l’odierno protocollo.

Questi principi possono essere così sintetizzati:

- titolarità: sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le federazioni delle organizzazioni sindacali con una rappresentatività almeno pari al 5% secondo le regole viste sopra (cfr. parte seconda, punto 1);

- piattaforma negoziale: le parti assumono un reciproco impegno verso la definizione di una piattaforma unitaria. Da un lato, infatti, le organizzazioni sindacali si impegnano ad individuare le modalità per la definizione della piattaforma e della delegazione trattante e, coerentemente, a favorire la presentazione di piattaforme unitarie. Dal canto loro, le organizzazioni datoriali si impegnano, in mancanza di una piattaforma unitaria, a favorire l'avvio della negoziazione sulla base della piattaforma che sia presentata da organizzazioni sindacali con una rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1.

Si tratta, quindi, di impegni reciproci ed interdipendenti (cfr. parte seconda, punto 2);

- sottoscrizione: sono accordi efficaci ed esigibili quelli che:

Ø prima della formale sottoscrizione siano stati sottoposti a sistemi di consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice (le modalità della "consultazione certificata" saranno autonomamente definite dalle categorie per ogni singolo contratto);

Ø risultino successivamente sottoscritti in modo formale da organizzazioni sindacali dotate di una rappresentatività almeno pari al 50% +1 (cfr. parte seconda, punto 3);

- esigibilità: gli accordi così sottoscritti si applicano all’insieme dei lavoratori ma, soprattutto, sono pienamente esigibili nei confronti di tutte le organizzazioni sindacali confederali che abbiano firmato il Protocollo d’Intesa e le rispettive federazioni.

Pertanto tutte queste si impegnano "a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti".

A completamento di tale impegno, i contratti collettivi pienamente esigibili dovranno definire:

Ø clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti;

Ø le conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con il protocollo: ossia eventuali sanzioni nei confronti delle organizzazioni che violino gli accordi.

Da ultimo, le parti firmatarie si impegnano a far rispettare i principi pattuiti anche nei confronti di tutte le loro articolazioni territoriali e aziendali e, a tal fine, assumono anche l'impegno di monitorare la puntuale attuazione di tali principi e di concordare modalità per definire eventuali controversie sorte come conseguenza della loro concreta attuazione.

Distinti saluti.

» Firma Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore CI/mf
» Carta intestata

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